Il sito Corba Rossa del Gargano si rifà il look rinnovandosi con una nuova veste grafica e nuovi contenuti.

Il sito è visitabile al link www.corbarossadelgargano.com.

E’ online il nuovo sito realizzato per l’Associazione Culturale Musicale Fratelli Caramia di Locorotondo.

Il sito visitabile al link www.associazionefratellicaramia.it, raccoglie storia e informazioni dalle origini ad oggi della Orchestra di Locorotondo e dei loro rappresentanti storici, che hanno portato ai nostri giorni brani e composizioni uniche.
Il sito raccoglie inoltre una sezione da cui è possibile visionare, composizioni e spartiti tra i più importanti e storici realizzati dai grandi Maestri Caramia.
Non mancano contenuti e news su attuali eventi e corsi organizzati dall’Associazione.

Visita il sito su: www.associazionefratellicaramia.it

E’ online il nuovo sito di uno dei nostri più graditi clienti dopo un attento restyling grafico e dei contenuti.

La Greppia del Frate, a Locorotondo, in uno dei borghi più belli d’Italia, nasce con l’idea di poter fondere la cucina italiana classica, con nuovi sapori e, di arricchirla con piatti tipici tradizionali e più contemporanei della cucina Mediterranea.
Il motto del Ristorante è:

Il galateo a vista

In ogni piatto lo Chef ci mette dedizione, ricerca e grande attenzione per tutte le materie prime che utilizza in maniera accurata, scegliendo sempre ingredienti freschi, regionali e stagionali, che sorprendono il palato più raffinato, frutto di un’esperienza maturata da più di 20 anni.

Visita il sito su: www.lagreppiadelfrate.it

Dopo il via libera del Consiglio europeo, con decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021, i contribuenti in regime forfettario non saranno più esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica tra “privati”: anch’essi a breve saranno tenuti a emettere fattura per mezzo del Sistema di Interscambio.

Nella disciplina attualmente in vigore, i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Gli stessi contribuenti sono, inoltre, esoneratidagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e ricevute, presentazione della dichiarazione IVA annuale, etc.).
L’accesso al regime forfettario determina l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati, mentre rimane obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, la legge di Stabilità 2015 aveva stabilito che, per i contribuenti in regime forfettario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento fosse ridotto di un anno, passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Oltre alla riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento, i contribuenti in regime forfettario che decidono di ricorrere alla fatturazione elettronica possono evitare di conservare le fatture cartacee attraverso la conservazione sostitutiva delle fattureelettroniche emesse, risparmiando i costi di stampa e conservazione dei documenti.

Per le fatture elettroniche ricevute, non sussiste l’obbligo di conservazione sostitutiva, anche qualora i contribuenti in regime forfettario abbiano volontariamente comunicato ai fornitori l’indirizzo telematico o provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante l’utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle Entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo.

Fatturazione elettronica obbligatoria anche per i forfettari

Il 31 dicembre 2021 scadeva l’autorizzazione concessa dal Consiglio europeo all’Italia per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha richiesto non solo la proroga dell’autorizzazione almeno fino al 31 dicembre 2024, ma anche di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari, tenuto conto che:

  • l’introduzione della fatturazione elettronica non ha inciso in modo significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA;
  • si rafforzerebbe le finalità di contrasto all’evasione fiscale, consentendo al Fisco di conoscere in maniera più puntuale il fatturato prodotto sul territorio nazionale.

Il Consiglio Europeo, il 13 dicembre 2021, ha deliberato l’adozione della proposta italiana, approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Dopo il via libera del Consiglio europeo, per rendere applicabile nell’ordinamento interno l’estensione della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario è comunque indispensabile un provvedimento normativo ad hoc che deve essere ancora pubblicato. È pertanto verosimile che l’obbligatorietà della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario entri in vigore nel corso del 2022, ma al momento non è ancora stata definita una data esatta.

Fonte ARUBA.it

La partenza rischia di non essere uniforme e non per tutti gli esercizi commerciali. A maggior ragione se si considera che le necessarie misure di contenimento del coronavirus impongono, con la logica dei colori delle regioni, ancora molte restrizioni alle aperture delle attività
(Fonte il sole 24ore)

Sarà una partenza a macchia di leopardo ma per la lotteria scontrini non si profilano (almeno al momento) altre proroghe. Dopo l’ulteriore differimento contenuto nel decreto legge Milleproroghe, agenzia delle Dogane e Monopoli di concerto con le Entrate sono alle prese con gli ultimi dettagli del provvedimento attuativo che fisserà la data di partenza e le regole del gioco a cui si potrà accedere solo con pagamenti cashless.

Si partirà il 1° febbraio con la prima estrazione mensile che dovrebbe essere calendarizzata per venerdì 12 marzo ma con una serie di sfasamenti temporali che dovrebbero concedere un po’ più di margine agli operatori per allinearsi. Infatti, la segnalazione dei consumatori di eventuali rifiuti da parte di esercenti e commercianti ad acquisire il codice lotteria scatterà – come previsto sempre dal Milleproroghe – soltanto dal 1° marzo 2021 mentre ci sarà tempo, come stabilito dal provvedimento di fine anno delle Entrate, fino al 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato (la versione 7.0) e quindi aggiornare i registratori telematici alla trasmissione dei corrispettivi.

Ne viene fuori così un calendario in cui la partenza rischia di non essere uniforme e non per tutti gli esercizi commerciali. A maggior ragione se si considera che le necessarie misure di contenimento del coronavirus, impongono con la logica dei colori delle regioni ancora molte restrizioni alle aperture delle attività. In particolar modo, tutte quelle collegate alla ristorazione che, non potendo aprire o essendo limitate al solo asporto o consegna a domicilio, hanno visto o vedono fortemente ridursi le transazioni dirette con i consumatori, mentre gli acquisti effettuati tramite e-commerce non possono partecipare alle estrazioni della nuova riffa di Stato.

Intanto, in un webinar organizzato ieri dalle Entrate con stakeholder e rappresentanti delle associazioni di categorie è stato stilato una sorta di vademecum operativo in vista del debutto, ricordiamo ancora fissato per lunedì prossimo. In primo luogo, esercenti e commercianti dovranno verificare, contattando il tecnico di riferimento, che il registratore telematico sia adeguato per acquisire il codice lotteria e per trasmettere i dati.

Scontrino elettronico 2020: l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è in vigore dal 1° gennaio. Ma come funziona, cos’è e chi sono i soggetti obbligati? Tutte le istruzioni.

Manca poco all’addio definitivo al vecchio scontrino e alla vecchia ricevuta fiscale portato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi di vendita, vediamo i dettagli di questa novità

Al fine di consentire il completamento del processo di digitalizzazione dei documenti fiscali, già avviato con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, l’art. 2, co. 1 del D.Lgs 127/2015 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del D.p.r. 633/1972.

I nuovi adempimenti, infatti, consentiranno all’Agenzia delle Entrate di acquisire telematicamente i dati dei corrispettivi e sostituiscono, da un lato, l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, dall’altro, l’annotazione dei corrispettivi sul registro previsto dalla normativa Iva (art. 24 del D.p.r. 633/1972).

Indice dei contenuti [nascondi]

Trasmissione telematica corrispettivi: chi sono i soggetti obbligati

L’art. 2, co. 1 del DLgs.n. 127/2015 ha stabilito che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.p.r. n.633/72 (qui sotto esposte nel dettaglio), ovvero i soggetti passivi Iva che esercitano attività di commercio al dettaglio e ad essi assimilati, i quali sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente) devono adempiere al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si tratta delle operazioni relative:

  • alle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • alle prestazioni di trasporto di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
  • alle prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  • alle operazioni esenti di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del D.p.r. 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere, relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; relative all’esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione relativamente alle operazioni che precedono; locazioni di immobili, servizi postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili);
  • alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Quando entra in vigore la trasmissione telematica corrispettivi obbligatoria

Il nuovo regime di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è entrato (o entrerà) in vigore con scadenze diversificate a seconda delle “dimensioni” dei soggetti obbligati:

Data di entrata in vigore dell’obbligoSoggetti interessati
1.7.2019Soggetti che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2018, un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro
1.1.2020Tutti gli altri soggetti obbligati

Esenzioni dalla trasmissione telematica corrispettivi: soggetti esonerati e casi di esonero

Il D.M. 10.05.2019 ha previsto, in fase di prima applicazione, specifici esoneri dai nuovi adempimenti, in particolare in base a quanto previsto dall’art. 1 del decreto, sono esonerate:

  1. le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);
  2. le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  3. le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018); questa ipotesi di esonero si applica fino al 31 dicembre 2019;
  4. le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, le cessioni a bordo delle navi da crociera).

Per tali operazioni rimane comunque obbligatorial’annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, co. 1 del D.p.r. 633/1972; inoltre per le operazioni di cui alle lettere c) e d) resta fermo  l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale .

Trasmissione telematica corrispettivi le sanzioni previste dalla moratoria

Il “Decreto Crescita”, D.L. n. 34/2019, ha introdotto ulteriori elementi di novità alla normativa in esame. In particolare:

  • ha fissato in 12 giorni il termine di trasmissione telematica dei corrispettiviall’Agenzia tramite i registratori telematici;
  • ha previsto per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi la non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia entro il mese successivoa quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

In conseguenza di tale moratoria i soggetti obbligati, ove non si siano ancora dotati dei registratori telematici alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, possono:

  • continuare ad assolvere gli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi nei modi tradizionali, mediante o l’emissione dello scontrino utilizzando il registratore di cassa già in uso o mediante la ricevuta fiscale;
  • trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, mediante le modalità telematiche individuate con il Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate del 4.7.2019 n. 236086.

La moratoria delle sanzioni è quindi applicabile:

  • fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000 (il cui obbligo è scattato dall’1.7.2019);
  • fino al 30.6.2020 per gli altri soggetti (il cui obbligo decorre dall’1.1.2020).