Trasmissione telematica corrispettivi 2019 e 2020: facciamo chiarezza
Manca poco all’addio definitivo al vecchio scontrino e alla vecchia ricevuta fiscale portato dalla trasmissione telematica dei corrispettivi di vendita, vediamo i dettagli di questa novità
Al fine di consentire il completamento del processo di digitalizzazione dei documenti fiscali, già avviato con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, l’art. 2, co. 1 del D.Lgs 127/2015 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del D.p.r. 633/1972.
I nuovi adempimenti, infatti, consentiranno all’Agenzia delle Entrate di acquisire telematicamente i dati dei corrispettivi e sostituiscono, da un lato, l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, dall’altro, l’annotazione dei corrispettivi sul registro previsto dalla normativa Iva (art. 24 del D.p.r. 633/1972).
Indice dei contenuti [nascondi]
- 1 Trasmissione telematica corrispettivi: chi sono i soggetti obbligati
- 2 Quando entra in vigore la trasmissione telematica corrispettivi obbligatoria
- 3 Esenzioni dalla trasmissione telematica corrispettivi: soggetti esonerati e casi di esonero
- 4 Trasmissione telematica corrispettivi le sanzioni previste dalla moratoria
- 5 Trasmissione telematica corrispettivi e Danea Easyfatt
Trasmissione telematica corrispettivi: chi sono i soggetti obbligati
L’art. 2, co. 1 del DLgs.n. 127/2015 ha stabilito che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.p.r. n.633/72 (qui sotto esposte nel dettaglio), ovvero i soggetti passivi Iva che esercitano attività di commercio al dettaglio e ad essi assimilati, i quali sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente) devono adempiere al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si tratta delle operazioni relative:
- alle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- alle prestazioni di trasporto di persone e di veicoli e bagagli al seguito;
- alle prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
- alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- alle operazioni esenti di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del D.p.r. 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere, relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; relative all’esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione relativamente alle operazioni che precedono; locazioni di immobili, servizi postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili);
- alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
- alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Quando entra in vigore la trasmissione telematica corrispettivi obbligatoria
Il nuovo regime di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è entrato (o entrerà) in vigore con scadenze diversificate a seconda delle “dimensioni” dei soggetti obbligati:
Data di entrata in vigore dell’obbligo | Soggetti interessati |
1.7.2019 | Soggetti che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2018, un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro |
1.1.2020 | Tutti gli altri soggetti obbligati |
Esenzioni dalla trasmissione telematica corrispettivi: soggetti esonerati e casi di esonero
Il D.M. 10.05.2019 ha previsto, in fase di prima applicazione, specifici esoneri dai nuovi adempimenti, in particolare in base a quanto previsto dall’art. 1 del decreto, sono esonerate:
- le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione);
- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018); questa ipotesi di esonero si applica fino al 31 dicembre 2019;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, le cessioni a bordo delle navi da crociera).
Per tali operazioni rimane comunque obbligatorial’annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, co. 1 del D.p.r. 633/1972; inoltre per le operazioni di cui alle lettere c) e d) resta fermo l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale .
Trasmissione telematica corrispettivi le sanzioni previste dalla moratoria
Il “Decreto Crescita”, D.L. n. 34/2019, ha introdotto ulteriori elementi di novità alla normativa in esame. In particolare:
- ha fissato in 12 giorni il termine di trasmissione telematica dei corrispettiviall’Agenzia tramite i registratori telematici;
- ha previsto per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi la non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia entro il mese successivoa quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
In conseguenza di tale moratoria i soggetti obbligati, ove non si siano ancora dotati dei registratori telematici alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, possono:
- continuare ad assolvere gli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi nei modi tradizionali, mediante o l’emissione dello scontrino utilizzando il registratore di cassa già in uso o mediante la ricevuta fiscale;
- trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, mediante le modalità telematiche individuate con il Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate del 4.7.2019 n. 236086.
La moratoria delle sanzioni è quindi applicabile:
- fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000 (il cui obbligo è scattato dall’1.7.2019);
- fino al 30.6.2020 per gli altri soggetti (il cui obbligo decorre dall’1.1.2020).